Condizioni Generali di Vendita (CGV) di hofmann CERAMiC GmbH
Par. § 1 validità
(1) Tutte le forniture, i servizi e le offerte del venditore avvengono esclusivamente secondo le presenti Condizioni Generali di Vendita (in seguito denominate “CGV”), per quanto il committente sia definito azienda, persona giuridica di diritto pubblico o ente di diritto pubblico con patrimonio separato. Le presenti CGV sono parte integrante di tutti i contratti stipulati da hofmann Ceramic GmbH (denominata in seguito “hofmann Ceramic”) con il suo partner contrattuale (denominato in seguito anche “committente”) sulle forniture o servizi oferti dalla ditta. Le condizioni sono valide anche per tutte le forniture, i servizi o le offerte future al committente laddove non siano state concordate di nuovo separatamente.
(2) Le condizioni commerciali del committente o di terzi non vengono applicate neanche se Ceramic non ne nega l’applicazione nei singoli casi.
§ 2 Offerta, stipula del contratto e forma scritta
(1) Se un ordine deve essere classificato come offerta abbiamo la facoltà di accettarlo entro due settimane.
(2) Le eventuali modifiche o le integrazioni agli accordi intrapresi relativamente alle presenti CGV necessitano di una redazione in forma scritta per essere efficaci. Ad eccezione degli amministratori o dei procuratori i dipendenti di hofmann Ceramic non sono autorizzati a prendere accordi verbali in senso diverso da quello previsto nelle presenti condizioni. Per il rispetto della forma scritta è sufficiente la trasmissione via telefax.
(3) hofmann Ceramic si riserva la proprietà ed il diritto d’autore di tutta la documentazione o gli oggetti trasmessi ed inviati (offerte, preventivi di costo, disegni, immagini, calcoli, modelli) ecc. Il committente non deve rendere disponibili i presenti documenti ed oggetti a terzi senza espressa approvazione di hofmann Ceramic né deve utilizzarli o duplicarli per sé attraverso terzi.
§ 3 Prezzi e pagamento
(1) I prezzi sono validi per i servizi e le forniture riportate nel contratto. I servizi supplementari, aggiuntivi o speciali vengono calcolati a parte. I prezzi s’intendono in EURO franco fabbrica e vanno maggiorati d’imballaggio, dell’IVA prevista dalla legge, nelle forniture d’esportazione dei costi e degli oneri doganali e di altre voci di spesa pubbliche.
(2) La detrazione dello sconto deve essere concordata espressamente.
(3) Il calcolo con le contropretese del committente o il diritto di ritenzione di pagamenti per tali pretese è ammesso solo se le contropretese sono state stabilite in modo incontestato o legittimo.
§ 4 Forniture e tempi di consegna
(1) Le scadenze e i termini di hofmann Ceramic in prospettiva per le consegne ed i servizi sono valide laddove non si è espressamente promesso o accordato un termine fisso. Laddove si sono accordate delle spedizioni i termini e le scadenze di consegna si riferiscono al momento della cessione delle merci allo spedizioniere, al trasportatore o a terzi in altro modo incaricati del trasporto. L’inizio del tempo d’esecuzione dei servizi e/o della consegna presuppone il chiarimento di tutte le questioni tecniche.
(2) hofmann Ceramic non risponde dell’impossibilità ad effettuare la fornitura o di suoi ritardi se causati da forza maggiore o daaltri eventi imprevisti al momento della stipula del contratto (ad es. problemi aziendali di qualsiasi natura, difficoltà nel reperimento di materiali o dell’energia, ritardi nei trasporti, scioperi, chiusure legittime, mancanza di forza lavoro, energia o materie prime oppure la non avvenuta, non corretta o tempestiva consegna da parte del fornitore) purché tali motivi non siano imputabili a hofmann Ceramic. Qualora tali eventi rendano molto difficile o impossibile la fornitura o il servizio a hofmann Ceramic e l’impedimento non sia di durata solo transitoria hofmann Ceramic è autorizzata a recedere dal contratto. In caso d’impedimento di durata solo temporanea i termini di fornitura o d’esecuzione dei servizi vengono prorogati o spostati del tempo in cui esiste l’impedimento più un tempo d’avviamento adeguato. Laddove non si possa pretendere dal committente che a seguito del ritardo sia in grado di ritirare la fornitura o ricevere il servizio egli avrà facoltà di recedere dal contratto mediante immediata notifica scritta a hofmann Ceramic.
(3) hofmann Ceramic iè autorizzata ad effettuare forniture parziali se tali forniture parziali possono essere utilizzate dal committente nell’ambito della finalità d’uso prevista dal contratto, se la consegna delle restanti merci ordinate è stata garantita e se tale condizione non comporta per il committente considerevoli sforzi o spese maggiori .
(4) In caso di ritardo di una consegna o servizio o d’impossibilità ad eseguirla da parte di hofmann Ceramic indipendentemente da qualsiasi motivo la responsabilità di hofmann Ceramic per il risarcimento dei danni è limitata a quanto previsto dall’art. § 7 delle presenti CGV.
§ 5 Luogo d’adempimento, , trasferimento del rischio, ritiro
(1) Il luogo d’adempimento di tutti gli obblighi previsti contrattualmente è la sede commerciale di hofmann Ceramic se non stabilito diversamente. Se hofmann Ceramic deve effettuare per contratto anche un’installazione il luogo d’adempimento è dove avviene l’installazione.
(2) Con la cessione dell’oggetto contrattuale il rischio passa allo spedizioniere, al trasportatore o altri soggetti terzi incaricati del disbrigo della spedizione per conto del committente. Ciò vale anche in caso di forniture parziali o se hofmann Ceramic ha svolto anche altri servizi (ad es. spedizione o installazione). Se l’invio o la cessione vengono ritardati per circostanze imputabili al committente il passaggio del rischio al committente avviene nel giorno, segnalato da hofman Ceramic al committente, in cui l’oggetto della consegna era pronto per la fornitura. Le spese di magazzino dopo il passaggio del rischio sono a carico del committente.
(3) Deve essere effettuato un ritiro formale se una delle parti contrattuali lo richiede. Se non è richiesto il ritiro la prestazione è ritenuta accettata dopo 12 giorni lavorativi dalla comunicazione scritta successivamente al completamento della prestazione. Se non viene richiesto il ritiro e il committente ha usufruito del servizio o di una parte di esso si ritiene accettato il ritiro al termine dei sei giorni lavorativi dall’inizio dell’utilizzo, laddove non accordato diversamente.
§ 6 Vizi della cosa, diritti di reclamo per vizi
(1) Le indicazioni di hofmann Ceramic sull’oggetto della consegna o dei servizi e le relative immagini sono decisive laddove l’impiego previsto per lo scopo contrattuale non presuppone una precisa concordanza interpretativa. Questi dati non costituiscono garanzia di adeguatezza bensì descrizioni o contrassegni della fornitura. Sono ammesse variazioni comuni nel commercio o diversità previste dalle norme di legge o indicative di migliorie tecniche nonché la sostituzione di componenti con pezzi di uguale valore laddove l’utilizzabilità non comprometta il fine previsto dal contratto.
(2) La garanzia legale è di un anno dalla data di consegna oppure, se è necessario il ritiro, dal momento del ritiro.
(3) I diritti di reclamo per vizi presuppongono che il cliente abbia regolarmente ottemperato ai propri obblighi di notifica previsti dall’art § 377 delle CGV. L’art. § 377 delle CGV trova applicazione analoga in caso di contratto d’appalto Dopo il passaggio del rischio e/o il ritiro del prodotto il cliente è tenuto a controllarlo immediatamente per verificarne la funzionalità ed indicarci entro al massimo sette giorni per iscritto eventuali vizi palesi e nascosti.
(3) Se un vizio è attribuibile a hofmann Ceramic il committente ha facoltà di richiedere un risarcimento dei danni come definito dalle condizioni per il risarcimento dei danni descritte nell’art. § 7.
(4) I diritti di reclamo per vizi decadono se il committente senza l’approvazione di hofmann Ceramic modifica l’oggetto della consegna o la fa modificare da terzi e l’eliminazione del vizio risulta pertanto impossibile o improponibile per difficoltà. In ogni caso il committente deve sostenere i costi aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del vizio.
§ 7 Responsabilità per il risarcimento dei danni
(1) La responsabilità di hofmann Ceramic relativa al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo giuridico ed in particolare l’impossibilità, il ritardo, le forniture difettose o sbagliate, le violazioni contrattuali, il mancato rispetto di doveri nelle trattative contrattuali preliminari, quando comportano una colpa, sono limitate a quanto prescritto nel presente art. § 7.
(2) hofmann Ceramic non risponde in caso di semplice negligenza dei propri organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri incaricati se non si tratta fondamentali previsti dal contratto. Un dovere fondamentale previsto dal contratto è che il committente si fidi e possa avere fiducia. Aspetti essenziali del contratto sono ad es. l’obbligo della puntualità delle consegne e dell’installazione dell’oggetto contrattuale libero da vizi sostanziali nonché i doveri di consulenza, tutela e custodia che consentono al committente l’uso contrattuale dell’oggetto del contratto o la salvaguardia della vita e dell’incolumità del personale del committente.
(3) Nei casi in cui hofmann Ceramic secondo l’art.§ 7 (2) debba rispondere del risarcimento dei danni tale responsabilità è limitata ai danni presupposti da hofmann Ceramic al momento della stipula del contratto o in base all’applicazione delle attenzioni normalmente in uso in commercio. I danni diretti e le conseguenze derivanti da vizi dell’oggetto contrattuale possono essere risarciti solo se tali danni possono essere attesi nelle tipiche condizioni previste dall’uso appropriato dell’oggetto contrattuale.
(4) In caso di responsabilità per semplice negligenza l’obbligo di risarcimento da parte di hofmann Ceramic per i danni materiali e ulteriori danni patrimoniali derivanti è limitato a importo di € 2.5 mil. per ciascun sinistro e al massimo per due pratiche assicurative all’anno (corrispondenti all’attale importo di copertura della polizza assicurativa RCO) anche in caso di violazione di un dovere contrattuale fondamentale. Su richiesta hofmann Ceramic può inviare al committente una copia della polizza assicurativa. In caso di esonero dai risarcimenti dell’assicuratore giustificato da una violazione di obblighi da parte di hofmann Ceramic, hofmann Ceramic s’impegna a risarcire al committente un importo pari fino alla somma di copertura con mezzi propri.
(5) Le esclusioni e le limitazioni della responsabilità sono valide in uguale misura a vantaggio degli organi,dei rappresentanti legali, dei dipendenti e di altri incaricati di hofmann Ceramic.
(6) Le eccezioni al presente art. § 7 non valgono per la responsabilità del venditore a seguito di azioni in malafede, in caso di caratteristiche d’idoneità garantite, in presenza di lesioni mortali, fisiche o atti contro la salute o contro la legge sulla responsabilità del prodotto.
§ 8 Riservato dominio, garanzia
(1) hofmann Ceramic detiene la proprietà degli oggetti della fornitura fino all’arrivo di tutti i pagamenti previsti dal rapporto commerciale. In caso di violazione contrattuale da parte del committente hofmann Ceramic è autorizzata a recuperare gli oggetti della fornitura. Tale recupero comporta il recesso dal contratto. Dopo aver ritirato l’oggetto del contratto hofmann Ceramic è autorizzata ad effettuarne il riutilizzo ed i ricavi prodotti dal riutilizzo devono essere conteggiati tra i debiti del cliente – al netto dei costi di riutilizzo specifici
(2) Il committente è tenuto a trattare con cura l’oggetto della fornitura e deve in particolare assicurarlo a proprie spese contro danni da incendio, acqua e furto. In caso di necessità di lavori di manutenzione ed ispezione il committente deve eseguirli tempestivamente a proprie spese.
(3) Il committente è autorizzato a rivendere l’oggetto della consegna secondo le normali procedure di vendita pur cedendo però subito a hofmann Ceramic tutto i crediti indicati nell’importo finale fatturato più l’IVA) maturati dalla rivendita ai suoi clienti o a terzi. Il cliente è autorizzato al recupero di questo credito anche dopo la cessione. L’autorizazione di hofmann Ceramic e recuperare il credito ne rimane inalterata. hofmann Ceramic s’impegna comunque a non recuperare il credito finché il committente non ha ottemperato ai propri obblighi di pagamento derivanti dai ricavi sequestrati, non è in ritardo nei pagamenti ed in particolare non è stata presentata istanza per l’apertura di procedura d’insolvenza.
(4) La lavorazione o la trasformazione di un oggetto della fornitura da parte del committente viene sempre eseguita a vantaggio di hofmann Ceramic. Se l’oggetto della fornitura viene lavorato insieme ad altri oggetti non appartenenti a hofmann Ceramic. hofmann Ceramic acquisisce la comproprietà al nuovo oggetto in rapporto al valore dell’oggetto venduto (importo finale fatturato comprensivo d’IVA) rispetto ad altri oggetti lavorati al momento della lavorazione.
(5) Se l’oggetto contrattuale viene unito in modo inscindibile con altri oggetti non appartenenti a hofmann Ceramic, hofmann Ceramic acquisisce il diritto alla comproprietà del nuovo oggetto in rapporto al valore della cosa venduta (importo finale fatturato comprensivo d’IVA) rispetto ad altri oggetti incorporati al momento dell’unione. Se la commistione è tale per cui l’oggetto del committente debba essere considerato cosa principale si conviene che il committente debba cedere la comproprietà percentuale a hofmann Ceramic. Il committente conserva la proprietà esclusiva così costituitasi o la comproprietà per hofmann Ceramic.
(6) Il cliente cede a noi anche i crediti derivanti dall’unione della cosa venduta con un fondamento verso un terzo.
(7) hofmann Ceramic s’impegna a svincolare le garanzie a lei spettanti su richiesta del committente se il valore realizzabile delle nosre garanzie supera i crediti da garantire per oltre il 10 %, la scelta della garanzie da svincolare spetta a hofmann Ceramic.
(8) In caso di fornitura all’estero hofmann Ceramic è autorizzata a richiedere al committente per garantire i diritti di pagamento la concessione di una garanzia irrevocabile di durata illimitata valida secondo il diritto tedesco ed accettata nell’ UE.
§ 9 Foro competente, scelta del diritto applicabile, clausole finali
(1) Il foro competente è la sede commerciale di hofmann Ceramic; siamo comunque autorizzati a citare il cliente anche nel proprio tribunale di residenza.
(2) Vale esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania ad esclusione del CISG.
(3) Se il contratto o le presenti CGV dovessero rivelare delle lacune normative si riterranno valide, al fine del loro superamento, le clausole giuridicamente valide che i partner contrattuali avrebbero concordato secondo gli obiettivi economici previsti dal contratto e aventi le finalità delle presenti CGV qualora le parti avessero riconosciuto tali lacune.